Il Consiglio di Stato accoglie l’appello principale di EG Italia S.p.A. e respinge quello incidentale.
Pubblicato il: 2/22/2021
EG Italia S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Sergio Fienga e Marco Trevisan, Tamoil Italia S.p.A. dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata e Autostrade per l'Italia S.p.A. dall'avvocato Massimo Gentile.
Tamoil Italia s.p.a. (di seguito “Tamoil”) ha partecipato alla procedura, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta da Autostrade per l’Italia (di seguito “Autostrade” o “ASPI”) per l’affidamento in subconcessione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie e collaterali nell’area di servizio di Novate Nord (lotto n. 208), classificandosi seconda (con complessivi 69 punti) dopo EG Italia S.p.A. (d’ora in avanti “EG”), che aveva riportato un punteggio totale di 69,7 punti, in favore della quale è stata disposta l’aggiudicazione. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Lombardia Tamoil ha contestato gli esiti della gara, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241) ed eccesso di potere (contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto dei presupposti) e in particolare ha denunciato il disallineamento tra i punteggi numerici e i giudizi motivazionali attribuiti dalla commissione di gara in relazione a due specifici sub-criteri (segnatamente quelli indicati nei verbali con i numeri 6.1.4.a. e 6.1.4.b.).
In dettaglio, Tamoil ha lamentato che il giudizio “pienamente soddisfacente” unitamente al punteggio di 12,5 attribuitole (su un massimo di 17 punti) non sarebbe stato coerente con il (peggior) giudizio (“discretamente soddisfacente”) ed il relativo punteggio (15 punti) riconosciuti all’offerta della prima graduata; quanto, invece, al criterio 6.1.4.b. ha evidenziato che il giudizio riportante l’assenza di impegni da parte di EG ad implementare le campagne promozionali richieste sarebbe stato discordante rispetto al punteggio di 0,5 punti attribuiti dalla Commissione.
Ha sostenuto quindi che dalla corretta assegnazione dei punteggi sarebbe conseguita l’aggiudicazione della gara in suo favore. Si sono costituite Autostrade e la controinteressata EG, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso introduttivo avverso l’originaria aggiudicazione e l’inammissibilità dei motivi aggiunti; nel merito, le resistenti hanno argomentato l’infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide: - accoglie l’appello principale di EG Italia S.p.A. e, per l’effetto, respinge il ricorso per motivi aggiunti di primo grado; - respinge l’appello incidentale.