Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.
Pubblicato il: 4/13/2021
A. Menarini Diagnostics S.R.L è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone dello Studio Legale Lessona mentre Terumo Italia S.r.l. Unipersonale è stata difesa dall'avvocato Simone Uliana.
Con ricorso al TAR per l’Abruzzo n.r.g. 79/2020, Terumo Italia S.r.l. Unipersonale ha impugnato gli atti indicati in epigrafe relativi alla procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura quadriennale, divisa in lotti, di dispositivi e microinfusori per diabetologia occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, procedura indetta dall’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza della Regione Abruzzo per un importo complessivo a base d’asta di € 18.760.00,00, oltre a I.V.A. La ricorrente in primo grado, che ha partecipato alla gara relativa al lotto n. 1 per la selezione di dieci offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, collocandosi in undicesima posizione, e dunque non ammessa a stipulare l’accordo quadro, contestava l’ammissione in gara e la valutazione delle offerte delle ditte Pellecchia Antonio S.r.l. e A. Menarini Diagnostics S.r.l., che la precedevano in graduatoria. Con la sentenza in epigrafe, il TAR accoglieva il ricorso principale sulla base degli esiti della disposta verificazione, con conseguente esclusione dalla gara delle prime due graduate (Pellecchia S.r.l. e A. Menarini Diagnostics S.r.l.); rigettava il ricorso incidentale proposto da A. Menarini Diagnostics S.r.l. e compensava le spese del giudizio, condannando in solido le resistenti alle spese di verificazione liquidate in euro 4.000,00. Con l’appello in esame, A. Menarini Diagnostic S.r.l. lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma, sotto il preliminare profilo della mancata dichiarazione della carenza di interesse alla sua esclusione una volta accertata l’illegittima ammissione a gara della ditta Pellecchia Antonio S.r.l., date le regole di gara, e comunque, per l’infondatezza del ricorso introduttivo di primo grado ovvero, in ogni caso, per l’erroneo rigetto del ricorso incidentale i cui motivi ripropone in questa sede. Si è costituita in giudizio Terumo Italia S.r.l. che chiede la conferma della sentenza appellata. Si è costituita in giudizio Terumo Italia S.r.l. che chiede la conferma della sentenza appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza avversata dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso introduttivo di primo grado quanto alla richiesta di esclusione dell’odierna appellante.