Il Consiglio di Stato si esprime sull'appello di Iniziative Immobiliari Abruzzesi contro il Comune di Pescara
Pubblicato il: 8/20/2021
Iniziative Immobiliari Abruzzesi è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Baldassarre. Il Comune di Pescara è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Di Marco.
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Pescara del 26 aprile 2016, con la quale si è stabilito che, alla luce delle considerazioni contenute nella nota dell’ARTA del 12 aprile 2016, la procedura ambientale dell’analisi di rischio non poteva dirsi conclusa e si è contestualmente invitato la medesima ricorrente a comunicare le attività che intenderà intraprendere “nel rispetto della normativa ambientale di settore”.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato che il procedimento in esame doveva invece ritenersi già definitivamente concluso con l’accertamento della situazione di sito non contaminato di cui alla conferenza di servizi svoltasi in data 7 aprile 2010.
Il T.a.r., con la sentenza di cui all’epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile, “atteso che la nota interlocutoria del Comune non introduce alcuna modifica alla posizione giuridica della ricorrente, neanche sul piano procedimentale”, e ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Pescara (liquidandole in euro 3.000,00, oltre contributo unificato e accessori come per legge).
La società ha appellato la pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9786/2020, come in epigrafe proposto, accoglie il motivo d’appello della ammissibilità del ricorso di primo grado, lo respinge per il resto, sicché – in riforma del dispositivo della sentenza appellata – respinge perché infondato il medesimo ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di appello, complessivamente liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

