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Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di Roemer Group S.r.l. contro il Comune di Merano


Pubblicato il: 7/27/2021

Roemer Group S.r.l.vè stato rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli. Il Comune di Merano è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Colariz.

La società appellante esercita dal 2013 l’attività di ristorazione in due locali siti nell’immobile ubicato in Merano, via Portici, n. 107.

L’appellante riferisce che, subentrata nella gestione di detta attività commerciale, aveva deciso di posizionare la cucina al piano interrato; ciò determinava l’intervento dell’Ufficio igiene, che imponeva l’adeguamento dello sfiatatoio della cucina esistente alla normativa igienico-sanitaria.

Per tale ragione, la società ha istallato un camino di ventilazione, posizionandolo in aderenza alla facciata interna del fabbricato (lato sud), completamente nascosta alla via pubblica e (secondo l’appellante) già incisa nel tempo da numerosi interventi di degradazione e menomazione delle sue originarie armonie.

In data 9.2.2015, l’appellante ha presentato un’istanza di sanatoria con due diversi oggetti, consistenti rispettivamente: nell’installazione della canna fumaria e nell’uso delle due cantine come sala da pranzo e cucina.

Con nota del 5.03.2015 n. 16887 e con successiva comunicazione dei motivi ostativi n. 19667 del 13.04.2015, l’Amministrazione ha rappresentato l’intenzione di rigettare l’istanza a causa dell’assenza del consenso unanime da parte del condominio con riferimento al condotto di espulsione, asserendo che esso avrebbe integrato una “nuova costruzione in facciata lesiva del decoro dell’edificio e come tale necessita dell’autorizzazione condominiale ai sensi dell’art. 1120 del Codice Civile (totalità dei proprietari)”, nonostante l’istante avesse prodotto l’autorizzazione espressa di 2/3 dei millesimi condominiali, oltre che il consenso del proprietario dell’immobile locato.

Con la successiva nota del 8.07.2015, l’Amministrazione ha chiesto per la canna fumaria una proposta di “miglioramento estetico della stessa in quanto sito in centro storico”, ed ulteriore documentazione (“valutazione di impatto acustico per il camino; - dimostrazione che le dimensioni del camino siano giustificate da motivazioni tecniche”).

In data 24.09.2015, la società ha depositato la propria proposta migliorativa, consistente in un rivestimento in cartoncemento della canna fumaria in tinta con la facciata esistente e mascheramento del macchinario di ventilazione esistente alla base, fornendo i chiarimenti richiesti.

Con la nota del 23.11.2015 n. 62020, il Comune ha reiterato la richiesta del consenso unanime del condominio per l’installazione della canna fumaria, che veniva nuovamente contestata dalla società con le note del 12.01.2016 e del 10.03.2016.

Nelle more, il competente Ufficio Igiene ha rilasciato parere favorevole in data 24.02.2016 n. 11/2016 alla regolarizzazione del camino, in riferimento alla normativa igienico-sanitaria.

Con il provvedimento 12.04.2016 n. 19326, il Comune ha rigettato definitivamente la domanda di sanatoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa riunione degli appelli, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie i ricorsi di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Merano alla refusione delle spese di lite in favore della società appellante, che si liquidano in complessivi €6.000, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.