Air Italy Vince parzialmente in Cassazione nel contenzioso contro Ciarmoli Antonello
Pubblicato il: 2/10/2021
Air Itay S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio Armentano. Ciarmoli Antonello è stato rappresentato dagli Avv.ti Andrea Bordone, Marzia Giovannini
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1173 depositata il 21.6.2018, confermando la sentenza del Tribunale di Monza, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con lettera del 6.5.2016, a Andrea Banaudi, pilota, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno; La Corte di appello, ha rilevato che - pur essendo emerso lo svolgimento di attività lavorativa per altra compagnia aerea (Qatar Airways) durante la sospensione, per cassa integrazione guadagni, del rapporto di lavoro - non poteva ritenersi stipulato, alla luce dell'offerta di impiego ricevuta dal lavoratore (che non conteneva alcun termine ma prevedeva la libera recedibilità, salvo preavviso, delle parti) un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente venir meno della contestata sussistenza di i iin nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché falsità delle comunicazioni effettuate (a mezzo del modulo SR 83) dal lavoratore al datore di lavoro e all'Inps;
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.