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Air Italy S.p.A. vince in Cassazione nel contenzioso contro Floreancing Sergio


Pubblicato il: 2/10/2021

Air Itay S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Antonio Armentano. Floreancing Sergio è stato rappresentato dagli Avv.ti Andrea Bordone e Marzia Giovannini

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1190 depositata il 21.6.2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con lettera del 21.1.2016, a Sergio Floreancig, pilota primo ufficiale, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto; La Corte di appello, ha rammentato che il lavoratore aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare ove si deduceva l'omessa comunicazione tempestiva, per il periodo 1° aprile - 31 maggio 2014, dello svolgimento di attività lavorativa regolarmente remunerata, durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e il cumulo di retribuzione e di somme riscosse a titolo di sostegno al reddito; ha rilevato che - essendo emerso lo svolgimento durante la cassa integrazione guadagni, di attività lavorativa remunerata per altra compagnia aerea (Turkish Airlines) esclusivamente finalizzata al mantenimento delle licenze e abilitazioni al volo - non poteva ritenersi sorto un obbligo informativo del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, in quanto - alla luce delle circolari Inps in materia (in specie n. 94 del 2011) - le fasi di addestramento strumentale su simulatore e in linea finalizzate al rinnovo delle abilitazioni in scadenza vanno ricomprese nel "periodo neutro" ai fini della interruzione della prestazione e l'eventuale mancanza della preventiva comunicazione non da luogo a decadenza dalle prestazioni; a fronte della insussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.