Il Consiglio di Stato respinge il ricorso principale di OST e accoglie gli appelli incidentali di Coseco Industrie Group And ABC Latina
Pubblicato il: 3/4/2021
La società Cos.Eco. Industrie Group S.r. è stata rappresentata dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia. La società O.S.T. S.r.l è stata rappresentata dagli avvocati Gianpaolo Fossa, Liberto Losa e Marina Laurenza. L’Azienda per i beni comuni di Latina è stata difesa dall’avvocato Gianluca Alfano.
Con determina a contrarre n. 130 del 19 novembre 2019 l’Azienda per i beni comuni di Latina indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del contratto di fornitura di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da aggiudicarsi alla stregua del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura veniva suddivisa in otto lotti, per un importo complessivo posto a base di gara di euro 9.254.000,00 oltre IVA, con provvista finanziaria assicurata per gran parte attraverso un finanziamento di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e un contributo a fondo perduto dell’Amministrazione provinciale di Latina.
La stazione appaltante non avrebbe proceduto a verificare la conformità delle offerte presentate ai requisiti minimi prescritti a pena di esclusione dal bando e dal capitolato speciale.
1.8. Si costituivano in giudizio l’Azienda per i beni comuni di Latina e la società contro interessata la quale interponeva, altresì, ricorso incidentale lamentando, attraverso un unico complesso mezzo di gravame, la mancata esclusione della società ricorrente, in rapporto alla nullità del contratto di avvalimento con la SOCRAM Meccanica s.r.l., riguardante i requisiti relativi al fatturato globale, al fatturato specifico e a quello relativo all’esecuzione delle forniture analoghe richiesti dai documenti di gara.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, n. 9662 del 2020 e n. 10 del 2021, di cui in premessa, li accoglie.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale come proposti in primo grado.
Condanna la società OST s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in euro 10.000, 00 (diecimila/00) in favore dell’Azienda per i beni comuni di Latina, ed euro 10.000, 00 (diecimila/00) in favore della società Cos. Eco. Industrie Group s.r.l., oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%, come per legge.