Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di R.F.I. contro Gemma Rago e Caterina Quaranta
Pubblicato il: 7/23/2021
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Gerardo Maria Cantore. Gemma Rago e Caterina Quaranta sono state rappresentate e difese dall'avvocato Marcello Fortunato.
Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania le signore Gemma Rago e Caterina Quaranta, comproprietarie di un’area sita alla Località Belvedere del Comune di Battipaglia distinta in catasto al Fl. 28, p.lle nn. 282, 406 e 530, esponevano di essere venute a conoscenza, “solo di recente e per mera casualità”, della procedura espropriativa attivata da R.F.I. per la realizzazione “di un sottovia al Km 71 + 004 sostitutivo del PL al Km 71 + 119 (via Fosso Pioppo) della linea ferroviaria Napoli – Battipaglia” che aveva attinto anche le loro particelle.
Riferivano che R.F.I. aveva già provveduto alla imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ed alla occupazione di urgenza della aree occorrenti con conseguente immissione in possesso.
Esse sostenevano, però, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, nonostante avessero informato la società, con memoria del 2 settembre 2013, del mutato assetto proprietario dei beni.
Le ricorrenti, pertanto, impugnavano i provvedimenti con i quali RFI aveva imposto il vincolo preordinato all’esproprio, approvato il progetto definitivo e disposto l’immissione in possesso nell’area di loro proprietà, deducendo:
- l’assenza di qualsivoglia forma di notificazione in tutte le fasi della procedura espropriativa con violazione degli obblighi di comunicazione e partecipazione ex artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 7 della l. n. 241/90; violazione che avrebbe comportato l’impossibilità di fornire osservazioni in merito al progetto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 6795 del 2020 di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso instaurato in primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.