Il Consiglio di Stato respinge il ricorso.
Pubblicato il: 1/14/2021
Trenitalia s.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Giovanni Acquarone e Marcello Bolognesi mentre Associazione Tur. P.L. Monterosso, Affittacamere Barbieri Valentina, Affittacamere La Cabana s.a.s. di Moggia F. & C., Barbados s.a.s. di J. Viviani, Albergo La Colonnina di Raffellini A. & C., Albergo Suisse Bellevue s.r.l., Associazione Uniti per Corniglia, Patrizia Lombardo, Felicita Ratti, Ivo Ciuffardi e Domenico Pollicardo sono stati difesi dall'avvocato Roberto Lamma.
A seguito della stipula, tra la Regione Liguria e Trenitalia s.p.a., di un contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale relativo al territorio ligure delle Cinque Terre per gli anni dal 2009 al 2017, con d.G.R. n. 11 del 2018 la Regione stipulava con Trenitalia un nuovo contratto, dal medesimo oggetto del precedente, per gli anni dal 2018 al 2032, che è attualmente in esecuzione.
Il 3 maggio 2019, l’Associazione Turistica Pro Loco di Riomaggiore ed altri ventotto soggetti - associazioni o esercenti attività commerciali nelle Cinque Terre, nonché cittadini ivi residenti o domiciliati – avanzavano alla Regione un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, finalizzata all’ostensione sia del “documento riassuntivo degli introiti relativi alle Cinque Terre per l'anno 2018, così come comunicati da Trenitalia a Regione Liguria, distintamente per ogni tariffa e titolo di viaggio” sia degli “Allegati 3 e 5 del Contratto di servizio” inerenti – rispettivamente – al piano economico finanziario, al conto economico regionale e di monitoraggio delle differenze annuali nonché agli investimenti.
Il Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti regionale opponeva però il diniego di accesso civico. Gli interessati sottoponevano l’istanza di ostensione al riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 5 comma 7, d.lgs.33 del 2013. Questi, in data 18 luglio 2019, decidendo sull’istanza di riesame confermava il precedente diniego.
Tanto premesso, l’Associazione Turistica pro loco Monterosso ed altri undici associazioni, esercenti attività commerciali nelle Cinque Terre o persone fisiche ivi residenti, adivano il Tribunale amministrativo della Liguria ai sensi dell’art. 116, Cod. proc. amm. chiedendo l’annullamento del diniego e l’accesso ai documenti. Con ciò sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, e dell’art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013, dell’art. 1, comma 7, l. n. 190 del 2012 con riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma 2, lett. m), Cost.; violazione degli artt. 1 e 5-bis d.lgs. 33 del 2013, dell’art. 6 d.lgs. 97 del 2016, dell’art 3 d.lgs. 63 del 2018, della delibera autorità nazionale anticorruzione n. 1309 del 28 dicembre 2016, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata Trenitalia s.p.a., eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del contratto di servizio dove prevedeva la clausola di riservatezza, attesa l’asserita irrilevabilità d’ufficio della relativa clausola, e – nel merito – l’infondatezza del ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Trenitalia s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio determinate in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.