Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.
Pubblicato il: 3/3/2021
Bea di Beneventi E.A. S.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Francesco Bonito Oliva, Jacopo D'Auria e Francesco Buscicchio, Claps Costruzioni del Geom. Donato Claps s.a.s. dall’avvocato Rocco De Bonis e la Provincia di Potenza dall’avvocato Emanuela Luglio.
La BEA di Beneventi E.A. s.r.l. (di seguito “BEA”) propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Claps Costruzioni del Geom. Donato Claps S.a.s. (di seguito “Claps”), seconda graduata nella procedura aperta- da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- relativa ai “Lavori di realizzazione della palestra a completamento del plesso scolastico in via Ancona di Potenza e per la sistemazione dell’area di pertinenza esterna”, per un importo a base di gara pari ad € 1.100.000,00, indetta dalla Provincia di Potenza, ed è stata pertanto annullata l’aggiudicazione (disposta con determinazione n. 3386 del 18 dicembre 2018) a favore dell’appellante. In particolare, all’esito della gara, cui hanno partecipato diciotto operatori economici, il r.t.i. composto dalla BEA e dalla Pietrafesa Canio s.r.l. ha riportato il punteggio di 77,42 (55,75 punti per l’offerta tecnica e 21,67 per quella economica), mentre la ricorrente il punteggio immediatamente inferiore di 75,52 (53,78 punti per l’offerta tecnica e 21,74 per quella economica).
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondato il primo motivo aggiunto, con cui l’originaria ricorrente aveva sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria BEA, anziché limitarsi alla proposta di migliorie rispetto al progetto esecutivo a base di gara, conteneva varianti non consentite.
Nello specifico, sulla base della premessa per cui la normativa di gara aveva circoscritto la possibilità dei concorrenti di offrire migliorie ai soli «criteri di valutazione» delle offerte tecniche, come indicati nel bando di gara (cfr. pag. 14), il giudice di primo grado ha affermato che, in relazione al criterio A.1.1. concernente il «Miglioramento del funzionamento strutturale rapportato mediante la riduzione di pesi propri del sistema di copertura e l’individuazione di dispositivi per l’isolamento sismico», l’odierna appellante aveva previsto nella propria offerta, per quanto riguarda il miglioramento strutturale dell’edificio, la realizzazione di setti in cemento armato negli spigoli della palestra, anziché i pilastri e, per le fondazioni, un sistema di plinti del tutto differente da quello del progetto esecutivo. L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ovvero che la sua proposta progettuale non fosse attinente al sub-criterio, sostenendo che la sentenza avrebbe confuso quanto richiesto dal sub-criterio e travisato il contenuto della legge di gara; in via subordinata, assume che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che la BEA dovesse essere esclusa dalla gara, posto che la legge di gara non sanzionava con l’esclusione la mancata corrispondenza tra l’offerta presentata e i criteri relativi alle migliorie che gli operatori economici potevano proporre, fermo il divieto di presentazione di varianti non consentite.Nel chiedere la riforma di questa pronuncia la BEA ripropone anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso della Claps Costruzioni per difetto di interesse ad agire, consistente nel mancato superamento della prova di resistenza nell’ambito di una procedura di affidamento in cui i punteggi per le offerte tecniche sono attribuiti con il metodo del confronto a coppie. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado l’originaria ricorrente e la Provincia di Potenza, rispettivamente in resistenza ed adesione all’appello. La prima ha anche riproposto ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi di impugnazione non esaminati dal Tribunale amministrativo. Abbinata al merito con l’accordo delle parti l’istanza cautelare, con ordinanza collegiale n. 7190/2019 del 22 ottobre 2019 è stata poi disposta una verificazione con riferimento al quesito «se la soluzione progettuale prevista dalla BEA sia equivalente sul piano funzionale all’isolamento sismico della struttura previsto dal sub-criterio di valutazione A.1.1 del Disciplinare di gara»; e con successiva ordinanza, resa all’esito dell’udienza del 21 aprile 2020, è stata disposta la sostituzione del verificatore già nominato. All’esito dell’incombente istruttorio la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 24 settembre 2020.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Respinge altresì i motivi del ricorso di primo grado riproposti dall’appellata Claps Costruzioni del Geom. Donato Claps s.a.s. ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. Compensa tra le parti le spese di giudizio.Liquida al verificatore nominato (con ordinanza collegiale n. 2549/2020) il compenso di € 15.762,78 (quindicimilasettecentosessantadue/78), detratto quanto già eventualmente ricevuto dalle parti a titolo di acconto, ponendolo, in solido, a carico di ciascuna delle parti, in quote uguali.