Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato respinge l'appello presentato dalla Società Bettoni contro la Provincia di Brescia et. al.


Pubblicato il: 8/13/2021

Bettoni S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi e Paola Ramadori, La Provincia di Brescia è stata rappresentata dagli Avv.ti Gisella Donati, Magda Poli e Francesco Storace. Legambiente Lombardia Onlus è stata rappresentata dagli Avv.to Pietro Garbarino. La Regione Lombardia è stata rappresentata Dall'Avv.to Piera Pujatti.

 La società Bettoni, in qualità di soggetto gestore di una discarica di rifiuti inerti in località Cascina Rinascente nel Comune di Travagliato, ha chiesto alla Provincia di Brescia il 17 luglio 2018 l’autorizzazione unica per l’ampliamento della stessa discarica ai fini di potervi conferire ulteriori 685.500 mc di rifiuti. In particolare, nella valutazione di impatto ambientale necessaria ai fini dell’autorizzazione all’ampliamento, si sarebbe dovuto tener conto del fattore di pressione previsto dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e consistente nel doppio limite volumetrico, comunale e areale, alla concentrazione dei rifiuti conferibili in un determinato territorio. In sostanza, le due soglie da rispettare consistevano in 145.000 mc/Kmq per il fattore di pressione comunale e in 64.000 mc/Kmq per il fattore di pressione areale (basato su un buffer di 5 Km).  Sia il PRGR, sia la DGR de 2 ottobre 2017, stabilivano poi che per il calcolo del fattore di pressione fossero sommati alle nuove quantità di progetto tutti i rifiuti conferiti precedentemente nelle discariche autorizzate a partire dall’entrata in vigore della legge regionale della Lombardia n. 94/1980 (escluse quindi quelle più vecchie, anche se censite). Nel progetto presentato dalla società richiedente, la situazione attuale della discarica è stata in concreto configurata per un fattore di pressione comunale pari a 61.058,34 mc/Kmq e per un fattore di pressione areale pari a 48.793,37 mc/Kmq. Di conseguenza, con l’aggiunta di un volume di rifiuti inerti pari a 685.500 mc si sarebbe passati rispettivamente a un fattore di pressione comunale pari a 80.303,14 mc/Kmq e a un fattore di pressione areale pari a 52.656,64 mc/Kmq, con rispetto complessivo delle soglie previste. La Provincia di Brescia, tuttavia, in assenza di dati certi sul volume dei rifiuti per i quali era stato assentito lo smaltimento nella discarica di Bosco Sella, ha acquisito la nota di A2A Ambiente del 19 settembre 2018, che indicava invece un conferimento ininterrotto tra il 1973 e il 1989 pari a 3.436.243 tonnellate. Calcolando un valore di densità medio dei rifiuti pari a 1 t/mc, la Provincia ha trasformato il dato in volumetria, assumendo che tra il 1973 e il 1989 fossero stati conferiti nella stessa discarica 3.436.243 mc di rifiuti. Computando questi ultimi, nonché quelli delle altre discariche all’interno del buffer (con superficie valutata in 88,39 Kmq.) e quelli del progetto della società Bettoni, il fattore di pressione areale sarebbe dunque risultato pari a 83.159 mc/kmq, cioè al di sopra del limite escludente di 64.000 mc/Kmq. Per questa ragione, la Provincia, con provvedimento dirigenziale n. 372/2019 del 4 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile l’ampliamento richiesto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 1617/2020), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura di:

- euro 2000,00(duemila/00) in favore della Provincia appellata, oltre agli altri oneri previsti per legge;

- euro 1000,00(mille/00) per ciascuna, in favore della Regione Lombardia e di Legambiente Lombardia, oltre agli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.