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Il Consiglio di Stato accoglie l'appello proposto nei confronti del Consorzio Integra Società Cooperativa


Pubblicato il: 9/28/2021

Nel procedimento Cns Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Coop in proprio e quale Mandataria Rti, Rti Engie Servizi Spa, Rti Arco Soc. Coop. Cons., Rti Fip S.r.l sono stati rappresentati dall'avvocato Luca Righi. Consorzio Integra Società Cooperativa è stato rappresentato dall'avvocato Mario Pilade Chiti. So.Ge.Si S.p.A., Toscana Full Service S.r.l. son state rappresentate dall'avvocato Mario Pilade Chiti.

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 530 del 2021 con cui il Tar Toscana aveva accolto l’originario gravame, proposto dalla odierna appellata Consorzio Integra Società Cooperativa al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti provvedimenti, resi nell’ambito della “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione degli immobili istituzionali della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna”: decreto dirigenziale n. 385/2020, prot. n. 0016070 del 25 settembre 2020, a firma del dirigente dell'Area Affari Generali della Scuola Normale Superiore, recante l’esclusione dall'appalto di servizi del ricorrente RTI costituendo; decreto dirigenziale n. 387/2020, prot. n. 0016171 del 28 settembre 2020, a firma del dirigente dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti della Scuola Normale Superiore, recante l’aggiudicazione dell'appalto di servizi in favore del costituendo RTI tra Consorzio CNS (mandataria), AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile (mandante), Engie Servizi S.p.A. (mandante) e Fulgida Impresa Pulizie F.I.P. S.r.l. (mandante).
In particolare, all’esito del giudizio di prime cure veniva accolta la censura dedotta dal Consorzio escluso avverso la presunta erroneità delle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in ordine allo scostamento del costo del lavoro dichiarato nella sua offerta rispetto alle tabelle ministeriali, ritenuto giustificato contrariamente a quanto rappresentato nel provvedimento di esclusione impugnato; il ricorso veniva quindi accolto, con annullamento dell’esclusione comminata al ricorrente con reviviscenza dell’originaria graduatoria.

La Scuola superiore appellata si costituiva in giudizio e chiedeva l’accogliento dell’appello.
Il Consorzio appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’appello.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.