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Il Consiglio di stato accoglie l’appello incidentale del Comune di Perugia e dichiara inammissibile l’appello principale, proposto dal Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini (ex No-maxistalla).


Pubblicato il: 6/30/2021

Nel procedimento il Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini (ex No-maxistalla) è stato rappresentato dall’avvocato Antonio Quarta. Il Comune di Perugia è stato rappresentato dall’avvocato Luca Zetti. Opere Pie Riunite di Perugia sono state rappresentate dagli avvocati Matteo Frenguelli e Mario Fantacchiotti.

Espone l’appellante che, in data 12 ottobre 2011, Opere Pie Riunite di Perugia presentava istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione, in località Santa Maria Rossa del Comune di Perugia, di un impianto di biogas.
La Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Perugia si concludeva positivamente; e, con determinazione dirigenziale n. 31 del 23 novembre 2011, si perfezionava l’anzidetta P.A.S.

Con ricorso N.R.G. 87 del 2012, proposto innanzi al T.A.R. Umbria, il Comitato per l’Ambiente e la Salute dei Cittadini ha chiesto l’annullamento del provvedimento anzidetto. Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, e ha compensato tra le parti costituite le spese di lite. Avverso tale pronuncia, è stato interposto il presente appello, notificato il 17 ottobre 2013 e depositato il successivo 8 novembre, con il quale vengono riproposte le censure articolate in prime cure.

L’originaria denominazione “Comitato No-maxistalla” è stata, infatti, successivamente mutata in “Comitato per l’Ambiente e la Salute dei Cittadini (ex No-maxistalla”), pur trattandosi di medesimo soggetto rivelante identità di finalità; lamentandosi che la diffida anzidetta non abbia formato oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della determinazione in prime cure avversata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone: accoglie l’appello incidentale, proposto dal Comune di Perugia; e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. Umbria, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado dinanzi a quest’ultimo proposto; dichiara inammissibile l’appello principale, proposto dal Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini (ex No-maxistalla). Condanna l’appellante Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini (ex No-maxistalla), in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.