Il Consiglio di Stato accoglie gli appelli riuniti proposti dalle tre società appellanti
Pubblicato il: 7/15/2021
Nel procedimento FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata rappresentata dagli avvocati Letizia Mazzarelli Luigi Medugno. De Vellis Servizi Globali s.r.l è stata rappresentata dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Sergio Grillo. CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato rappresentato dagli avvocati Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola. Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l. è stato rappresentato dall'avvocato Vincenza Di Martino.
Con nota prot. n. 19765 del 20 dicembre 2016 – trasmessa in pari data, tra gli altri, alla De Vellis Servizi Globali s.r.l. ed al Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l. – la Federazione Italiana Giuoco Calcio invitava alcuni operatori economici a formulare un’offerta – secondo le modalità previste dal Portale Acquisti FIGC – nell’ambito della “Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei servizi di trasporto e facchinaggio”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto ad un importo presunto complessivo a base di gara, per la durata triennale del servizio, pari ad euro 1.000.000,00. La lettera di invito precisava che le prime due società in graduatoria sarebbero state invitate a migliorare la propria offerta attraverso una successiva negoziazione, all’esito della quale la Commissione di gara avrebbe stilato la graduatoria finale.
Con successiva email del 14 giugno 2017, la stazione appaltante comunicava alla De Vellis che l’offerta da lei formulata non aveva avuto successo.
La società De Vellis impugnava tale comunicazione e tutti i presupposti atti della procedura innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio. Sia la FIGC che il Consorzio GE.Se.Av. s.c.a.r.l. si costituivano in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e quindi contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la De Vellis Servizi Globali s.r.l. concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto. Anche il CONI si costituiva, insistendo invece sull’accogliento dell’appello (nelle successive difese, peraltro, chiedeva altresì al Collegio di precisare la tipologia e l’ampiezza dei propri poteri di vigilanza e di intervento nei confronti delle Federazioni sportive ad esso affiliate). Si costituiva pure il Consorzio Ge.Se.Av. s.c.a.r.l., parimenti concludendo per la fondatezza del gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione, per l’effetto dichiarando – in riforma delle sentenze impugnate – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.