Il Consiglio di Stato accogli i ricorsi di ITW LKW Geotermia Italia.
Pubblicato il: 10/7/2021
ITW LKW Geotermia Italia S.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Vincenzo Assenza, Giuseppe Giuffrè ed Enrico Gai, Italia Nostra Onlus dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco, la Regione Lazio dall'avvocato Rosa Maria Privitera, la Regione Umbria dagli avvocati Marcello Cecchetti e Natascia Marsala, i Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Allerona, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco e la Provincia di Viterbo dall'avvocato Alfredo Samengo.
Si controverte dei provvedimenti indicati in epigrafe, intesi a far realizzare un impianto pilota geotermico a media entalpia a sistema “ORC – Organic Rankine Cycle” in Umbria, nel territorio del Comune di Castel Giorgio. La proponente, controinteressata nei giudizi di primo grado e appellante principale, è la società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.a., consociata italiana di una impresa tedesca del settore (fatti storici non contestati; per le caratteristiche e l’ubicazione dell’impianto, doc. 18 appellante nel procedimento 3024/2021 R.G. al quale, salva diversa indicazione, si riferiscono i documenti di seguito citati). La società ha chiesto anzitutto la VIA con domanda 2 ottobre 2013 e la ha ottenuta con decreto MISE 3 aprile 2015, n. 59 (doc. 18 appellante, cit.). Il decreto VIA è stato impugnato in primo grado avanti il TAR per il Lazio. Sede di Roma, con il ricorso n.8204/2015 R.G., proposto dagli enti locali minori interessati, ovvero dalla Provincia di Viterbo e dai Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Allerona, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti così come in epigrafe proposti (ricorsi nn. 3024/2021, 3289/2021 e 3295/2021 R.G.), così provvede:
a) accoglie gli appelli principali proposti dalla ITW LKW Geotermia Italia nei procedimenti nn. 3024/2021, 3289/2021 e 3295/2021;
b) accoglie gli appelli incidentali proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei medesimi procedimenti nn. 3024/2021, 3289/2021 e 3295/2021;
c) respinge l’appello incidentale proposto dal Comune di Castel Giorgio ed altri nel procedimento n. 3289/2021;
d) respinge gli appelli incidentali proposti dalla Regione Lazio e dalla Regione Umbria nel procedimento n.3024/2021;
e) per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge tutti i ricorsi di primo grado (nn. 8204/2015, 13903/2019, 13938/2019, 13939/2019 e 14585/2019 R.G. TAR Lazio Roma);