Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di F.lli Cecala s.n.c contro il Comune di Barisciano
Pubblicato il: 10/6/2021
F.lli Cecala s.n.c. è stata rappresentata dall’avvocato Roberto Colagrande. Beyfin s.p.a. (già Gas Service Abruzzo s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avvocati Tina Maria Fusari e Ubaldo Perfetti.
La F.lli Cecala s.n.c. ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, sede de -OMISSIS-, avverso il provvedimento del Comune di Barisciano n. -OMISSIS-, con cui è stato annullato il silenzio accoglimento sulla domanda di autorizzazione all’apertura di un punto vendita carburanti presentata dall’interessata.
Tramite i primi motivi aggiunti la F.lli Cecala s.n.c. ha introdotto un’ulteriore censura in relazione ad una nulla osta tecnico dell’Anas dell’8 luglio 2004.
Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento del Comune di Barisciano n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la revoca della chiusura dell’impianto Gas Service Abruzzo s.r.l., precedentemente ordinata il 10 aprile 2008.
Il Comune di Barisciano, la controinteressata Beyfin s.p.a. (incorporante Gas Service Abruzzo s.r.l.) e l’Anas s.p.a., si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4796 del 2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla i provvedimenti del Comune di Barisciano n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; condanna, in solido, il Comune di Barisciano e la Beyfin s.p.a. al pagamento, in favore della F.lli Cecala s.n.c., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 6.000 (seimila), oltre al 15% per le spese generali, agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, se versato, da ripartirsi nei rapporti interni in ragione di 5.000 euro a carico della Beyfin s.p.a. e di 1.000 euro a carico del Comune di Barisciano; compensa le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio tra l’appellante e l’Anas s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le parti private.