Il Consiglio di Stato, riunendo gli appelli, li respinge.
Pubblicato il: 9/6/2021
Nel procedimento Ambiente Energia Brianza S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Federico Freni. Gelsia Ambente S.r.l., è stata rappresentata dagli avvocati Venerando Monello e Paolo Carbone. Brianza Energia Ambiente S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro. Il Comune di Seregno è stato rappresentato dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Federico Freni. Comune di Bovisio Masciago, Comune di Limbiate, Comune di Lissone, Comune di Seveso, Comune di Triuggio, Comune di Varedo, Comune di Verano Brianza, Gestione Servizi Desio S.r.l., Comune di Barlassina, Comune di Cogliate sono stati tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Federico Freni.
Ambiente Energia Brianza S.p.a. (AEB) è una società partecipata dal Comune di Seregno e da altri enti locali, a sua volta controllante: a) al 99,936%, di RetePiù S.r.l., attiva nei settori della distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica nonché dell’illuminazione pubblica; b) al 100%, di Gelsia S.r.l., attiva nei settori di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, produzione di energia elettrica e termica, teleriscaldamento e gestione calore; c) al 70%, di Gelsia Ambiente S.r.l., attiva nel settore dell’igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade).
A2A S.p.a. è una società quotata, con un capitale sociale pari a € 1.629.110.744, diviso in n. 3.132.905.277 azioni, di cui una parte (pari del 50% del capitale sociale più due azioni) detenuta in misura paritaria dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia (per un totale di n. 1.566.452.642 azioni) e la parte residua detenuta da azionisti diversi, per il tramite del cosiddetto flottante di borsa.
La società è a capo di un gruppo aziendale, denominato Gruppo A2A, operante principalmente nei settori della produzione, vendita e distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico integrato.
Il 17 ottobre 2019 le due società avviavano, previa sottoscrizione di una lettera di intenti, uno studio di fattibilità finalizzato alla individuazione di un percorso di crescita volto a rendere il Gruppo AEB “un soggetto maggiormente competitivo sui mercati di riferimento, capace di valorizzare al meglio le proprie eccellenze operative e di incrementare il presidio territoriale”.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Marco Maria Fumagalli, in qualità di consigliere della Regione Lombardia, il Centro Servizi Termici di Calzolari Maurizio e Depositi Carboni Bovisa DE.CA.BO S.r.l. impugnavano la ridetta delibera sul complessivo ed argomentato assunto – affidato ad articolato motivo di gravame – che l’operazione societaria avrebbe dato luogo ad una “cessione di quote di AEB (società pubblica) ad A2A (società quotata) senza aver preventivamente effettuato qualsiasi procedura ad evidenza pubblica fra gli operatori economici del mercato” ed avrebbe “autorizzato l’Operazione di cessione di quote della società multiutility pubblica AEB [in via] illegittima perché [avrebbe] approva[to] un percorso giuridico che [avrebbe portato] alla vendita mediante scissione del capitale sociale maggioritario senza il preventivo esperimento di procedura ad evidenza pubblica”.
Lamentavano, con ciò, violazione dell’art. 113, comma 12 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 del r.d. n. 2440/1923, dell’art. 1 comma 568 bis della legge n. 147/2013, dell’art. 37 del r.d. n. 827/1924, nonché dell’art. 5, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016. Con distinto motivo, lamentavano altresì sviamento di potere, sull’assunto che, con la impugnata delibera, si sarebbe mirato a sottrarre la newco A2A Illuminazione Pubblica S.p.a. alla disciplina del d.lgs. 175/2016, del TUEL e del Codice dei Contratti pubblici, “con la simulazione di una cosiddetta integrazione, che in realtà altro non [sarebbe stata] che la trasformazione di AEB da società pubblica a società privata con successivo passaggio al privato e al controllo di un solo privato (A2A) della gestione dei servizi pubblici affidati senza gara”. Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza n. 412/2021 il TAR adito accoglieva il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Spese compensate.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Angelo Clarizia - Clarizia & Associati
Angelo Crisafulli - Gianni & Origoni
Francesco Puntillo - Gianni & Origoni
Flavio Iacovone - Grimaldi Alliance
Francesco Sciaudone - Grimaldi Alliance
Venerando Monello - Monello Venerando Studio Legale
Francesco Caliandro - Robaldo Ferraris
Pietro Ferraris - Robaldo Ferraris
Enzo Robaldo - Robaldo Ferraris
Giorgio Vercillo - Zoppini Studio Legale
Andrea Zoppini - Zoppini Studio Legale