Il Consiglio di Stato accoglie in parte il ricorso di Guerrato s.p.a. e Miorelli Service s.p.a.
Pubblicato il: 5/3/2021
Guerrato s.p.a. e Miorelli Service s.p.a. sono state rappresentate nel contenzioso dagli avvocati Michele Ottani e Stefano Vinti, Dussmann Service s.r.l. dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Orsola Cortesini e Apleona Hsg s.p.a. dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.
Le società Guerrato s.p.a., Ciclat soc. coop. e Miorelli Service s.p.a. propongono appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, di rigetto del loro ricorso per l’annullamento dell’esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Consip s.p.a. per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, del valore di € 2.692.000.000, di cui al bando pubblicato il 22 marzo 2014, e nella quale le appellanti avevano partecipato in raggruppamento temporaneo per i lotti 4, 8 e 18 sui diciotto complessivi. L’esclusione è stata disposta (con provvedimento della Consip n. 16385 del 23 maggio 2018) a causa del fatto che la capogruppo Guerrato, ammessa in corso di gara alla procedura di concordato c.d. con riserva (o in bianco) ai sensi dell’art. 161, comma 6, della legge fallimentare, era incorsa nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a), dell’allora vigente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in combinato con l’art. 186, comma 6-bis, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Impugnato questo provvedimento con ricorso, con successivi motivi aggiunti le società Guerrato, Ciclat e Miorelli Service estendevano la loro impugnazione al conseguente atto di escussione delle cauzioni provvisorie prestate per ciascuno dei lotti di gara ai quali avevano partecipato, dell’importo di 640.000, 450.000 e 975.000 euro, rispettivamente per i lotti 4, 8 e 14, per complessivi € 2.065.000,00 (nota della Consip di prot. n. 29292 del 20 settembre 2018). La sentenza in epigrafe ha respinto le censure delle ricorrenti dirette a sostenere: - per un verso, che l’ammissione a concordato preventivo “in bianco” della capogruppo non osta alla partecipazione di operatori economici a procedure di affidamento di contratti pubblici anche nel vigore dell’ora abrogato codice di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, quando come nel caso di specie il raggruppamento temporaneo conservi nel suo complesso le qualificazioni richieste dalla normativa di gara e sia possibile modificarne la composizione con l’assunzione del ruolo di mandataria di una delle mandanti ed in ipotesi il recesso della capogruppo in concordato, come domandato alla stazione appaltante; - per altro verso che non è predicabile alcun automatismo tra esclusione dalla gara ed incameramento della cauzione provvisoria, quando la prima non sia stata emessa per fatto dell’aggiudicatario, come invece previsto dall’art. 75 del citato codice dei contratti pubblici. Le medesime censure sono quindi riproposte con il presente appello, per resistere al quale si sono costituite la Consip e le controinteressate Apleona Hsg s.p.a. e Dussmann Service s.r.l.. divenute prime classificate in graduatoria in conseguenza dell’esclusione delle appellanti rispettivamente nei lotti 4 e 14.