Costruzioni Generali Srl, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso
Pubblicato il: 6/1/2021
Nel procedimento la società Costruzioni Generali Srl è stata rappresentata dall'Avv.to Carmela Chiariello mentre il consorzio regionale Corap è stato difeso dagli Avv.ti Angelo Clarizia e Domenico Colaci. La Società Reale Mutua Assicurazioni ed UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono state assistite dagli Avv.ti Filippo Sciuto e Carlo Scofone.
Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a., quale aggiudicataria in gara indetta dal Consorzio per il Nucleo Industriale di Vibo Valentia, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il Consorzio medesimo, le imprese subappaltatrici e fornitrici ditta Restuccia Angelo e Aerreuno s.r.I., nonché Reale Mutua Assicurazione che aveva rilasciato polizza fideiussoria, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Consorzio con la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ed al pagamento della riserva formulata per complessive Lire 4.718.957.194 oltre accessori, la condanna di subappaltatrice e fornitrice alla restituzione delle somme incassate e l'accertamento di illegittimità dell'attivazione della polizza.
Si costituì il Consorzio chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale, sulla base della disposta rescissione del contratto, di condanna alla restituzione degli importi percepiti in esecuzione del contratto, oltre il pagamento della penale ed il risarcimento del danno. Si costituì la società assicuratrice chiedendo, per il caso di fondatezza delle ragioni del Consorzio, il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso da parte dell'impresa attrice di quanto eventualmente obbligata a corrispondere al committente. Anche la ditta Restuccia Angelo e Aerreuno s.r.l. proposero domande riconvenzionali di condanna. Con sentenza parziale il Tribunale adito rigettò le domande proposte nei confronti di subappaltatrice e fornitrice, e le domanda riconvenzionali proposte da queste ultime, rigettò la domanda proposta nei confronti della società assicuratrice e quella riconvenzionale proposta da quest'ultima.
Con distinto atto di citazione il Consorzio aveva convenuto in giudizio innanzi al medesimo Tribunale Reale Mutua Assicurazione e La Nazionale Assicurazioni chiedendo la condanna al pagamento degli importi dovute in base alle polizze. Le convenute avevano chiamato in causa Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a., che a sua volta aveva chiamato in causa subappaltatrice e fornitrice. Disposta CTU, e riunite le cause, il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda proposta in via riconvenzionale dal Consorzio, condannando Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. al pagamento della somma di Euro 393.928,91 oltre interessi ed accolse la domanda proposta in via principale dal Consorzio, condannando Società Reale Mutua Assicurazioni al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 189.926,93 oltre interessi e Unipol Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di Euro 62.177,24 oltre interessi; accolse le domande proposte dalle due società assicuratrici nei confronti di Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a., condannando quest'ultima al pagamento in favore delle stesse degli importi dovuti nei confronti del Consorzio; infine rigettò le ulteriori domande proposte dalle parti. Ha proposto ricorso per cassazione Costruzioni Generali s.r.l. (già Costruzioni Generali s.p.a. e già Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a.) sulla base di sette motivi. Resistono con distinti controricorsi il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), Società Reale Mutua di Assicurazioni e Unipolsai Assicurazione s.p.a.. E' stata depositata memoria di parte.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Unipolsai Assicurazione s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.