La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Sinteco Holding S.r.l.
Pubblicato il: 2/15/2021
Sinteco Holding S.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Vanni Stefano, Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. dagli avvocati Celico Eloisa, Lolli Alessandro, Lupoi Michele Angelo e Equitalia dall'avvocato Remy Maria Rita.
Sinteco Real Estate S.p.A., poi Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, ha concesso in locazione a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., con contratto del 25 marzo 2013, un immobile situato in Ferrara, via Zandonai 4, verso il canone di € 120.000,00 annui, oltre accessori. Formulata dalla società locatrice domanda di ammissione al concordato preventivo, iscritta nel Registro delle imprese il 25 giugno 2013, Equitalia Centro S.p.A., poi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., ha pignorato presso Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., con atto notificato il 27 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 72 bis del d.p.r. numero 602 del 1973, la somma di € 20.725,25 da essa Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. dovuta per canone di locazione a Sinteco Real Estate S.p.A., somma che il debitor debitoris ha poi corrisposto ad Equitalia Centro S.p.A..Successivamente Sinteco Real Estate S.p.A. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di Ferrovie Emilia- Romagna S.r.l., decreto ingiuntivo di pagamento della menzionata somma di € 20.725,25, poiché dovuta in forza del contratto di locazione, oltre accessori e spese. Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando in pari tempo Equitalia Centro S.p.A., opposizione che l'adito Tribunale di Ferrara, nel contraddittorio con la società opposta e con la chiamata, ha respinto, ritenendo in breve che la conduttrice, nel corrispondere la somma di € 20.725,25 a Equitalia Centro S.p.A. avesse pagato male.
Contro la sentenza hanno spiegato appello principale ed incidentale Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., mentre Sinteco Holding S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha resistito alle impugnazioni.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Sinteco Holding S.r.l.