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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso


Pubblicato il: 10/20/2021

Nel procedimento Il Girasole.AI Cooperativa Sociale Onlus è stata rappresentata dagli avvocati Bonotto Marcello, Gallia Cristiana, Venturino Marco. Sant'Anna S.r.l. è stata rapprensentata dagli avvocati Passalacqua Marco, Bonetta Angelo, Perfetti Luca R. Fallimento IL GIRASOLE.AL Cooperativa Sociale - Onlus è stata rappresentata dagli avvocati Lupis Stefano e Ferrari Marco.

Su ricorso della Sant'Anna s.r.I., società che gestiva strutture sanitarie e socio-assistenziali dedicate alla cura di anziani e disabili e che vantava un credito di oltre settantamila euro per le retribuzioni corrisposte, quale committente responsabile in solido ex art. 29, d.lgs. 276/03, ai dipendenti della Cooperativa sociale - Onlus IL GIRASOLE.AL , appaltatrice di una serie di servizi all'interno di una di dette strutture, il Tribunale di Alessandria dichiarò il fallimento della predetta Cooperativa, ritenendo: i) che si trattasse di imprenditore commerciale, nonostante il diverso parere del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, Mi.SE), non vincolante; ii) che il semplice avvio (senza apertura) della procedura di liquidazione coatta amministrativa non fosse preclusivo ai sensi degli artt. 196 I.fall. e 2545-terdecies c.c.; iii) che sussistessero tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto che lo stato di insolvenza non era stato nemmeno contestato dalla debitrice.

Avverso detta decisione la Cooperativa sociale ONLUS IL GIRASOLE.AL ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione.

La Sant'Anna s.r.l. e il Fallimento della suddetta Cooperativa hanno resistito con controricorso, la prima chiedendo anche condanna per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8-bis, dl. n.137 del 2020 (inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020), chiedendo il rigetto del ricorso.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno dei due controricorrenti, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.