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La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Noviello Paolo nei confronti di Veiscovici Jeni


Pubblicato il: 5/8/2021

Nel procedimento Noviello Paolo è stato rappresentato dall'Avv.to Saverio Cosi mentre Veiscovici Jeni è stato difeso dagli Avv.ti Anselmo Carlevaro, Pietro Palandri e Mirko Scapinello.

Con sentenza dell'11/10/2017 la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento dei gravami interposti dalla sig. Jeni Veiscovici -in via principalee dal sig. Giancarlo Marocchino -in via incidentale- e in conseguente riforma della pronunzia Trib. La Spezia n. 12/7/2013, ha respinto la domanda nei confronti della prima in origine monitoriamente azionata dalla società Metaltrade s.r.l. di pagamento di somma a saldo di forniture di componenti di motore effettuate per la m/n "Onega I", e dichiarato inammissibile la chiamata in causa del Marocchino, direttamente effettuata dalla Veiscovici per essere manlevata delle somme dovute a Metaltrade s.r.l. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. Paolo Noviello, successore a titolo particolare nel credito cedutogli dalla società Metaltrade s.r.l. in liquidazione, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la Veiscovici, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Veiscovici.