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L'Agenzia delle Entrate vince in Cassazione contro la Cemat S.p.a.


Pubblicato il: 8/21/2021

Gli Avv.ti Pietro Palandri, Marco Lenti dello Studio Legale Mordiglia hanno assistito la Cemat S.p.a. unitamente all'Avv.to Anselmo Carlevaro.

l'Ufficio di Milano rideterminò una somma a titolo di imposta di registro su di un decreto ingiuntivo a carico della società odierna controricorrente (d'ora in poi anche "contribuente"), sottoponendo a tassazione, oltre al decreto ingiuntivo, il contratto in esso enunciato ed il riconoscimento del debito posto a base della richiesta del provvedimento monitorio. Su ricorso della contribuente, la CTP di Milano annullò in parte l'avviso impugnato ritenendo che la ricognizione del debito non appartenesse al novero delle scritture private la cui enunciazione all'interno di un decreto ingiuntivo è tassabile.

Su appello dell'Ufficio, la CTR della Lombardia, pur riqualificando come ricognizione del debito l'atto enunciato nel decreto ingiuntivo, confermò la sentenza di primo grado che ne aveva escluso l'autonoma tassabilità, ritenendo che l'avvenuta tassazione in misura fissa, oltre che del decreto, del contratto in esso enunciato escluderebbe, in base al divieto di doppia imposizione, che l'Ufficio possa tassare anche la ricognizione di debito, relativa allo stesso rapporto giuridico sorto dal contratto. Avverso la sentenza d'appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. La società contribuente resiste con controricorso, depositando anche una memoria.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.