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Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso


Pubblicato il: 7/7/2020

Nel procedimento la Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG è stata rappresentata dagli Avv.ti Alessandro Pesce, Paola Mariani e Fausto Tarsitano mentre la Generali Italia S.p.A. è stata difesa dagli Avv.ti Antonella Turci e Raffaele Sperati.

Il 5/2/2010, durante un trasporto internazionale di merci su strada, la parte posteriore del semirimorchio a tal fine utilizzato si incendiò, a causa del surriscaldamento di una ruota, determinando il danneggiamento del carico, costituito da una partita di 28 assali per pullman, che dal magazzino Meritor, sito in Cameri (in provincia di Novara), era destinato al magazzino della ricevitrice acquirente Iveco Czech Republic, sito in Vysok Myto (Repubblica Ceca).

Questi i soggetti coinvolti nella vicenda e le rispettive posizioni: — Arvin Meritor Shipment Tender (mittente); — Trasgo S.r.l. (vettore); — Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG (subvettore); — Irina Tomsejova (sub-subvettore); — Iveco Czech Republic (ricevitore); — Alleanza Toro s.p.a. (assicuratrice del vettore, Trasgo s.r.I.), che, su richiesta della società assicurata, ebbe a corrispondere l'indennizzo direttamente a Meritor, pagando la somma di € 42.914,68 (pari al danno stimato dai periti, al netto della franchigia).

La Corte d'appello di Torino, per quanto in questa sede interessa, pronunciando sull'appello interposto dalla Lkw Walter, ha confermato tale decisione, reputando inammissibili, poiché aspecifici, i motivi con i quali l'appellante si doleva del rigetto della preliminare eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. Avverso tale decisione la Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste, con controricorso, Generali Italia S.p.A., subentrata già in appello, per effetto di fusione per incorporazione, ad Alleanza Toro S.p.A. L'altra intimata non svolge difese nella presente sede.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.