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La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell'I.N.P.S.


Pubblicato il: 9/21/2021

Nel procedimento Moraro Ombretta è stato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Cossu e Marina Capponi.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Firenze, secondo il rito sommario contro le discriminazioni di genere, ex artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, Elisabetta Moraro e la Consigliera di parità della provincia di Firenze convenivano in giudizio l'INAIL, quale successore ex lege dell'IPSEMA, al fine di sentire accertare l'illegittimità e la natura discriminatoria del comportamento dell'istituto previdenziale in relazione ai criteri adottati per la liquidazione dell'indennità di maternità erogata alla dipendente, con richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento della somma di Euro 11.688,90 o di quella diversa riconosciuta di giustizia; in via subordinata, chiedevano tale importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito; parte ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dell'Istituto alla rifusione del danno non patrimoniale, da quantificarsi, in via equitativa, in euro 10.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

In particolare, Elisabetta Moraro, dipendente della società Meridiana S.p.A., con la qualifica e le mansioni di assistente di volo addetta a scali nazionali e internazionali, era stata assente per congedo per maternità dal 3.1.2008 al 16.4.2009 e aveva percepito l'indennità di m..,ternità calcolata non sulla base della retribuzione media globale giornaliera, così come stabilito dagli articoli 22 e 23 del d.lgs. n. 151 del 2001, ma sulla retribuzione assoggettata a prelievo contributivo e fiscale, conteggiando l'indennità di volo, sia per la parte fissa che per quella variabile, solo nella misura del 50%, così come stabilito dall'articolo 51 del TUIR n. 917 del 1986.

La Corte di merito ha, quindi, osservato come l'applicazione, da parte dell'Istituto, della disciplina degli articoli 22 e 23 del Divo nr. 151 del 2001 (con il riconoscimento dell'indennità di volo solo nella misura del 50%), avesse, in concreto, prodotto una discriminazione, determinando nei confronti della lavoratrice madre, durante l'obbligatorietà dell'astensione lavorativa, un trattamento economico peggiorativo del tutto ingiustificato. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'INPS, affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, Ombretta Moraro. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell'intero processo.