La Corte si esprime a favore di Amissima Assicurazioni S.p.a.
Pubblicato il: 9/22/2021
La Simone Sollevamenti S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Alessandro Capovilla mentre Amissima Assicurazioni S.p.a. è stata difesa dall'Avv.to Francesco Alessandro Magni e Angelo Iannaccone.
La S.r.l. Simone Sollevamenti propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 20 maggio 2019, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 1150/2019 della Corte d'Appello di Milano pubblicata il 15 marzo 2019. Resiste con controricorso la Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.). La De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano, intimata, non ha svolto difese in questa sede. Il PM ha depositato conclusioni scritte.
Per quanto ancora rileva, con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto fondato il gravame spiegato da Amissima Assicurazioni s.p.a. avverso la pronuncia di prime cure con la quale erano state accolte le domande proposte dalla s.r.l. Simone Sollevamenti e, per l'effetto, ha condannato la compagnia assicuratrice al pagamento in favore della De Lage Landen International B.V. della somma di € 450.000,00 a titolo di indennizzo per il furto di una autogru. In particolare, la società Simone Sollevamenti aveva adito il Tribunale di Milano sulla base di una polizza contro il furto stipulata con l'allora Carige Ass.ni a favore della De Lage International B.V. quale proprietaria dell'autogru concessa in leasing alla società attrice.
La Corte territoriale ha accolto l'appello della compagnia assicuratrice, rilevando che la società attrice non aveva provato gli elementi costitutivi del reato di furto. In specie, ha ritenuto che le dichiarazioni dei testimoni dimostrassero l'avvenuta rimozione della autogru dal cantiere, ove era stata posizionata, verso un luogo ignoto, ma non la corrispondenza dell'evento a un comportamento integrante il furto, in quanto l'assicurata non aveva addotto alcun elemento idoneo a confermare che il bene era stato sottratto da soggetti estranei alla società al fine di realizzare un profitto in danno della medesima (furto).
La Corte rigetta il ricorso; per l'effetto, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in € 7000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.