La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Ciamarra Paola contro l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Pubblicato il: 9/23/2021
Ciamarra Paola è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo De Marchis Gomez, Filippo Aiello e Giacomo Summa. La Fondazione Accademia Nazionale Di Santa Cecilia è stata difesa dagli Avv.ti Domenico De Feo, Maurizio Marazza e Marco Marazza.
Con ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 47 della legge 28 giugno 2012, n. 92, Paola Ciamarra impugnava dinanzi al Tribunale di Roma il licenziamento per giusta causa intimatole il 29 gennaio 2016 dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia chiedendo che ne fosse accertata l'illegittimità e fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e sue successive modificazioni. All'esito della fase sommaria il Tribunale rigettava il ricorso. In sede di opposizione veniva invece dichiarata l'illegittimità del recesso e disposta la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.
In seguito all'accertamento della diffusione di un virus nella rete aziendale l'amministrazione del sistema informatico della Fondazione aveva eseguito un accesso sul computer della lavoratrice, appurando che nella cartella di download del disco fisso della Ciamarra era presente un file scaricato che aveva propagato il virus che, partito dal computer aziendale in uso alla lavoratrice, aveva iniziato a propagarsi nella rete della Fondazione, criptando i files all'interno di vari dischi di rete, rendendo gli stessi illeggibili e quindi inutilizzabili. In occasione dell'intervento venivano in rilievo numerosi accessi - da parte della lavoratrice - a siti che all'evidenza erano stati visitati per ragioni private, per un tempo lungo, tale da integrare una sostanziale interruzione della prestazione lavorativa. Per la cassazione della sentenza ricorre Paola Ciamarra, che articola tre motivi ai quali resiste con controricorso la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, per quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello d Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.