Prysmian, la Corte accoglie parzialmente il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 10/13/2021
La Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.I. è stata rappresentata e difesa dallo studio Ludovici & Partners.
Con la sentenza n. 326/27/16 del 21/01/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7825/26/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. (di seguito Prysmian) nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP relativo all'anno d'imposta 2004.
Come emerge dagli atti di causa, l'avviso di accertamento, emesso sulla base dei rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Milano e contestava alla società contribuente l'indebita deduzione di costi a fini IRAP conseguenti all'utilizzazione di alcune fatture emesse da Worldwide Consultants Security ltd. (di seguito WCS) e Security Research Advisors ltd. (di seguito SRA), ritenute soggettivamente inesistenti. Prysmian impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dalla società contribuente; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.