La Corte dichiara cessata la materia del contendere
Pubblicato il: 10/19/2021
Nel procedimento Ly Yu Chuan è stato rappresentato e difeso dall'avv.to Luciana Canna.
Con sentenza n. 258/22/11, depositata in data 21 settembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Ly Yu' Chuan, avverso la sentenza n. 305/52/2009 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. RCB010401632, con il quale l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 62 -sexies del d.l. n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, previo p.v.c. dell'Agenzia delle dogane del 22 giugno 2007, aveva contestato a quest'ultima un maggiore reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva Add. reg., Add. com ., per l'anno 2003.
Il giudice di appello, in punto di fatto, ha premesso che: 1) in seguito a p.v.c. dell'Agenzia delle dogane del 26/6/07, l'Agenzia delle entrate, con l'avviso di accertamento n. RCB010401632 aveva, ex art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, accertato induttivamente ricavi non dichiarati per euro 150.990,00, determinando su tale imponibile l'Iva pari a euro 30.198,00, e non aveva riconosciuto la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie recuperando l'Iva pari a euro 37.483,00. Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha replicato l'Agenzia delle entrate, con controricorso.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.