La Corte dichiara estinto il giudizio per la parte ricorrente
Pubblicato il: 10/20/2021
Nel procedimento Corcione Concetta è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuditta Merone e Ciro Castaldo.
Emerge dalla sentenza impugnata che a Concetta Corcione, che esercita attività imprenditoriale di autoscuola, furono notificati, in relazione all'anno d'imposta 2010, in esito a due processi verbali di constatazione, il primo seguito a una verifica della guardia di finanza presso la sede dell'impresa, il secondo successivo ad accertamenti di natura bancaria sul conto corrente della contribuente e su due ulteriori conti correnti del coniuge, un avviso di accertamento col quale fu recuperata maggiore materia imponibile ai fini delle imposte dirette e furono irrogate le relative sanzioni, nonché un atto di contestazione di omessa autofatturazione per acquisti di beni senza fattura.
La contribuente impugnò avviso e atto di contestazione ottenendone, previa riunione, la dichiarazione di nullità per l'omesso espletamento del contraddittorio preventivo. Di contro, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. Contro questa sentenza propone ricorso Concetta Corcione per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, cui l'Agenzia delle entrate risponde con controricorso.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la parte corrispondente all'avviso n. TF501AG01656/2015 e compensa le spese; lo rigetta in riferimento all'atto di contestazione n. TF5COAG01820/2015. Condanna la contribuente a pagare le spese, che liquida in euro 2800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la non sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.