AM Automec S.r.l. perde in Cassazione contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 10/20/2021
La AM Automec S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Mariconda.
Con sentenza n. 382/1/12, depositata il 17 luglio 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto da AM Automec srl avverso la sentenza n. 28/09/11 della Commissione provinciale tributaria di Napoli che ne aveva parzialmente respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2004. La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che: -era legittima la ripresa a tassazione nel 2004 di ricavi erroneamente inclusi nel periodo fiscale annuale precedente; -che altrettanto doveva ritenersi in relazione alla omessa annotazione di costi per premi ad Honda Magazine srl, per la carenza della documentazione prodotta in giudizio dalla società contribuente.
In sostanza il giudice tributario di appello riteneva fondate le pretese fiscali oggetto dell'atto impositivo impugnato basate sul principio di competenza, che affermava erroneamente applicato dalla società contribuente in relazione alle appostazioni in contesto. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con due memorie. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
La Corte rigetta il ricorso.