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La Core accoglie parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Mazzacani Dino


Pubblicato il: 10/20/2021

Nel procedimento Mazzacani Dino è stato rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo De Sensi.

Con sentenza n. 42/15/11 del 30 novembre 2010, depositata il 30 marzo 2011, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 266/02/08 della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia che aveva accolto il ricorso di Dino Mazzacani contro le cartelle esattoriali per II.DD. ed IVA 1993/2000.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che, pur tardivamente proposta, doveva affermarsi la fondatezza dell'eccezione del contribuente di intempestività della notifica delle cartelle di pagamento impugnate e di conseguente decadenza dell'agenzia fiscale; che comunque era altresì fondata l'eccezione del contribuente di illegittimità degli atti riscossivi medesimi a causa della mancata previa escussione dell'obbligato principale (società di persone della quale il contribuente era stato socio). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso il Mazzacani, che successivamente ha depositato una memoria. L'Agente della riscossione è rimasto intimato.

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.