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Platto S.r.l., la Corte accoglie parzialmente il ricorso


Pubblicato il: 10/21/2021

Nel procedimento la Platto S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Marta De Manincor.

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l'appello proposto da Piatto srl avverso la sentenza n. 2/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che aveva respinto i ricorsi di Piatto srl contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2002-2003. La

CTR osservava in particolare: non era fondata l'eccezione di decadenza dell'azione accertatrice agenziale, vertendosi in ipotesi di applicabilità della previsione normativa del c.d. "raddoppio dei termini"; -che nella fattispecie non era applicabile l'art. 37 bis, dPR 600/1973, bensì l'art. 39, stesso dPR, trattandosi di un accertamento di tipo "analitico-induttivo", in quanto riguardante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; -che conseguentemente dovevano considerarsi fondate le pretese creditorie erariali a ripresa dei costi dedotti/ dell'IVA detratta indebitamente. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattordici motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi della lite limitatamente all'IRAP; compensa le spese della lite.