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Eco Energy S.r.l. ricorre in Cassazione contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 12/1/2021

Nel procedimento la società Eco Energy S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Sammartino.

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di Eco Energy s.r.1., dell'avviso di accertamento, notificatole il 13/12/2006, con il quale l'Agenzia recuperava a tassazione, per l'annualità 2004, il reddito imponibile omesso di euro 925.874,00.

Nel modello Unico 2005, per i redditi del 2004, la società aveva riportato, tra le "perdite di periodi d'imposta precedenti" (al rigo "RN4") una perdita di euro 925.874,00, che azzerava il reddito d'impresa dichiarato in quella annualità (2004); tale perdita, riportata dall'esercizio 2003, traeva origine da investimenti effettuati, secondo la prospettazione erariale, nel 2003, per un ammontare di euro 4.414.469,00, che avevano generato un reddito agevolato di euro 2.204.235,00. L'Agenzia contestò alla società di avere indebitamente usufruito, nel 2003, dell'agevolazione di cui all'art. 5-sexies, del d.l. n. 282/2002, in quanto gli investimenti effettuati mancavano dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti da questo articolo. La società ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di quattro motivi; l'Agenzia resiste con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.