La Corte si esprime a favore della società Yaskawa Italia S.r.l.
Pubblicato il: 11/20/2021
Nel procedimento la società Yaskawa Italia S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda.
Yaskawa Italia s.r.I (già Motoman Robotic Italia s.r.I.) impugnava un avviso di accertamento, emesso ai fini Ires e Irap per l'anno d'imposta 2004, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, con riferimento alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva. Con altri rilievi contestava che la Motoman aveva corrisposto all'allora amministratore della società somme senza operare le necessarie ritenute ai fini Irpef e l'indebita deduzione di costi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva parzialmente il ricorso. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con quattro motivi. Yaskawa Italia s.r.l. resiste con controricorso.
La Corte dichiara estinto il giudizio.