La Corte respinge il ricorso dell'I.N.P.S. contro Motta Maura
Pubblicato il: 11/3/2021
Nel procedimento l'I.N.P.S. è stato rappresentato dagli Avv.ti Sergio Preden, Lidia Carcavallo, Luigi Caliulo e Antonella Patteri. Motta Maura è stata difesa dagli Avv.ti Silvia Assennato e Massimiliano Pucci.
Con sentenza del 31 marzo 2015, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Biella e accoglieva la domanda proposta da Maura Motta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al computo ai fini della maturazione della pensione di anzianità della contribuzione volontaria al cui versamento la Motta era stata autorizzata antecedentemente al 2007 per la copertura di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per aspettativa non retribuita, diritto disconosciuto dall'Istituto per non essere la contribuzione volontaria ammessa a copertura dell'aspettativa non retribuita.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Istituto, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Motta.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.