La Corte rigetta il ricorso di Anas S.p.a. contro Salvatore Giovanni
Pubblicato il: 12/22/2021
Nel procedimento Anas S.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Nicola Palombi mentre Salvatore Giovanni è stato difeso dagli Avv.ti Massimiliano Tavella e Daniele Cella.
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'applicabilità del Regolamento interno ANAS approvato in data 22.1.2001 e della relativa procedura attuativa di cui all'Ordine di Servizio ANAS n. 11 del 24. 1. 2003 e per l'effetto condannato la società al pagamento in favore di Giovanni Salvatore della somma di euro 52.083,24, oltre accessori.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ANAS s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge.