Cassazione, respinto il ricorso di Sirtam e Città Metropolitana di Firenze
Pubblicato il: 1/3/2022
Gli avvocati Stefania Gualtieri e Anna Lucia De Luca hanno rappresentato la Città Metropolitana di Firenze nel ricorso contro Esedra Srl, difesa dall'avvocato Vittorio Chierroni, nonché contro il Comune di Pontedera, assistito dall'avvocato Germano Scarafiocca. Sirtam Spa è stata rappresentata dagli avvocati Riccardo Tagliaferri e Albero Caretti.
Si tratta di una vicenda legata al diniego, da parte del Comune di Pondetera, nel lontano 2020, del titolo edilizio per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante lungo la Strada di Grande Comunicazione FI.PI.LI.
Il diniego era motivato sulla base della circostanza per cui la FI.PI.LI, ancorchè non classificata dalla Regione Toscana quale ente proprietario, possiede la maggior parte delle caratteristiche essenziali delle strade extraurbane principali di tipo B e così dev'essere qualificata. Lungo tale strada un impianto quale quello in questione non avrebbe potuto realizzarsi, mancando la distanza minima di 1.000 mt. tra gli accessi richiesta dalla legge per tale tipologie di strada.
In primo grado il TAR ha accolto il ricorso di Sirtam, qualifcando la FI.PI.LI. quale strada extrarubana secondaria di tipo C. In appello la decisione è stata rovesciata ed il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la quualificazione della FI.PI.LI operata dal Comune di Pontedera.
Tale decisione è stata impugnata in Cassazione sia dalla Sirtam che dalla Città metropllitana di Firenze, delegata della Regione Toscana, ma la Cassazione ha respinto il ricorso. Successivamente, Sirtam ha richiesto un nuovo permesso di costruire per il medesimo impianto ed anche questo è stato negato.
Sirtam ha di nuovo impugnato al TAR Toscana che, con sentenza n. 1635 del 9.12.2021, ha confermato l'orientamento del Consiglio di Stato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 10246, ha confermato la legittimità della sentenza del Consiglio di Stato che qualificava la F.I.PI.LI. quale strada extraurbana principale di tipo B. Il TAR Toscana conferma con una successiva sentenza.