Il Tar Lazio accoglie il ricorso di Desa srl (Gruppo Supermercati DEM)
Pubblicato il: 5/27/2021
L'avvocato Marco Giustiniani dello studio Pavia e Ansaldo ha assistito Desa S.r.l. con l'avvocato Sandro Amorosino. Il Comune di Capena è stato rappresentato dall'avv. Roberto Venettoni. Maiorana Maggiorino è stata rappresentata dall'avv. Giuseppe Ciaglia. Zampieri Holding Srl è stata rappresentata dagli avv.ti Sabrina Morelli e Gianluca Calistri.
Con ricorso assunto al n. 7072/2020 R.G., notificato in data 14.09.2020 e depositato in data 15.09.2020, la società ricorrente Zampieri Holding S.r.l ha premesso di essere proprietaria di un complesso immobiliare, originariamente costituito da 5 corpi di fabbrica (due dei quali, i più estesi dal punto di vista plano-volumetrico, collegati da un tunnel di collegamento, successivamente oggetto di demolizione), avente destinazione artigianale, sito nel territorio del Comune di Capena, sulla Via Tiberina al Km. 16,270, in Zona D2 di PRG vigente, distinto catastalmente al foglio 21, part. 243, 719, 711, 712 e 713, in area soggetta a vincolo paesaggistico della Valle del Tevere, classificata come Paesaggio degli Insediamenti Urbani nel PTPR.
Con esposto del 31.01.2020, le società Maiorana Maggiorino S.p.A. ed Emme Piu' S.r.l. contestavano la legittimità dei lavori eseguiti dalla Zampieri Holding. Ne conseguiva l’avvio di un procedimento di verifica, nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto tanto la legittimità, dal punto di vista urbanistico-edilizio, dei lavori oggetto di una pluralità di S.C.I.A. presentate dalla ricorrente avuto riguardo a tutto il compendio immobiliare di relativa proprietà, ivi inclusa quella oggetto di giudizio (n. 10657/2017), quanto la legittimità dell’autorizzazione paesaggistica n. 4 del 2019, rilasciata dall’ente locale - previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza - benché il progetto in questione non fosse più riconducibile alla normativa di cui al cd. Piano Casa (in applicazione della quale il Comune è sub-delegato dalla Regione all’adozione delle autorizzazioni di cui all’art. 146 citato D.lgs.).
Parallelamente al procedimento in esame, con istanza del 22 maggio 2020, la Zampieri Holding chiedeva, quindi, alla Regione Lazio di procedere alla ratifica dell’autorizzazione paesaggistica emessa dal Comune di Capena in data 14 marzo 2019.
In conclusione, previa riunione dei ricorsi n. 8213/2020 e 8008/2020 al ricorso n. 7072/2020, considerati gli evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi esistenti:
- i ricorsi n. 7072/2020 e 8213/2020, proposti dalla Zampieri Holding S.r.l. e da Desa S.r.l., sono fondati avuto riguardo alla domanda di annullamento della nota prot. n. 11308 del 15.06.2020, adottata dal Comune di Capena, con conseguente annullamento della nota in questione nella parte in cui dichiara invalida la S.C.I.A. prot. n. 10656 del 25.05.2017 e successiva variante del 17.12.2018;
- il ricorso n. 8213/2020 è, altresì, fondato avuto riguardo alla domanda di annullamento della nota del 17 luglio 2020, prot. n. 13927, nella parte, avente valore provvedimentale, in cui il Comune di Capena ha archiviato la SCIA prot. n. 10656 del 25/02/2017 e successiva variante, sull’erroneo presupposto che la presentazione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 abbia determinato una implicita “rinuncia” alla segnalazione in parola;
- i ricorsi n. 7072/2020 e 8213/2020, quanto alle restanti domande di annullamento, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- il ricorso n. 8008/2020 è infondato e, come tale, deve essere respinto.