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La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società RCS Mediagroup S.p.A


Pubblicato il: 11/11/2021

Nel procedimento la società RCS Mediagroup S.p.A. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Trifirò, Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali dello studio Trifirò & Partners e da Michele Carpinelli e Silvio Martuccelli dello studio Chiomenti. Catano Giacomo è stato assistito dagli Avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi dello studio legale Tosi & Associati.

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1030/2018 aveva parzialmente accolto il gravame di Giacomo Catano avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso adottato da RCS Madia Group spa con riferimento al rapporti di lavoro con il predetto ricorrente. La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza della giusta causa del recesso poiché il Catano, nella sua posizione di amministratore delegato di RCS Sport , piccola società del gruppo RCS, non aveva nessuna funzione di controllo diretto della amministrazione della "piccola cassa" , gestita dalla dipendente Bertinotti e sottoposta al controllo diretto della holding del gruppo. La Corte riconosceva il diritto del Catano all'indennità fissa ed alla incidenza di tale emolumento sul TFR, nella rispettiva misura di E. 281.562,48 ed E. 20.856,48.

Allo stesso tempo la Corte di appello, pur esclusa la giusta causa nel recesso, riteneva comunque sussistente la giustificatezza dello stesso, poiché proprio la posizione apicale ricoperta dal Catano rendeva lo stesso gerarchicamente responsabile della scorretta gestione della cassa ad opera dei dipendenti Bertinotti ed Acquarone. A ciò conseguiva l'infondatezza della domanda relativa alla indennità supplementare. Avverso detta decisione RCS Mediagroup spa proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso Giacomo Catano , anche contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate tra le parti.