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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Eni S.p.a.


Pubblicato il: 11/26/2021

Nel procedimento la società Eni S.p.a. è stata rappresentata e difesa dall'avv. Luca Nanni.

Com’è noto, l’attività di distribuzione del gas è il servizio con cui le imprese distributrici, dietro pagamento d’un corrispettivo, consentono alle imprese venditrici di gas affinché quello da loro venduto arrivi ai clienti finali, transitando nelle reti locali di distribuzione. Il costo del servizio di distribuzione è quindi incorporato dalle imprese venditrici nelle fatture spiccate ai loro clienti finali.

Ebbene, nel caso in esame, vi fu la necessità d’applicare nelle fatture i conguagli delle tariffe di distribuzione su un arco temporale piuttosto ampio, relativo, cioè, agli anni termici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Tuttavia, a seguito di reclami dei consumatori finali e con delibera VIS 36/10 del 25 maggio 2010, l'Autorità avviò un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di ENI s.p.a. per violazioni in materia di fatturazione di conguagli tariffari ai clienti finali, nonché di periodicità di fatturazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Spese del grado compensate.

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