La Corte rigetta il ricorso incidentale della società 4M S.p.A.
Pubblicato il: 12/14/2021
Nel procedimento la 4M S.p.A. è stata rappresentata e difesa all'Avv. Francesco Acerboni e dall'Avv. Nicola di Pierro.
4M s.p.a. effettuò la rivalutazione di un marchio aziendale, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, versando la relativa imposta sostitutiva, pari al 19% del maggior valore del bene, di euro 68.688,77.
l'Agenzia delle entrate notificò a 4M s.p.a. un avviso di accertamento, con il quale recuperò a tassazione il valore rivalutato, liquidando le correlative IRPEG e IRAP. L'accertamento fu definito della società contribuente. L'11 aprile 2008, 4M s.p.a. chiese la restituzione dell'imposta sostitutiva relativa al marchio, in quanto indebitamente versata. L'Agenzia delle entrate rifiutò la restituzione, eccependo, tra l'altro, che il rimborso era stato chiesto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quarantotto mesi dalla data del versamento).
4M s.p.a. impugnò tale rifiuto davanti alla CTR di Venezia. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate. Resiste la società con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto ricorso principale e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna 4M s.p.a. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.