La Corte rigetta il ricorso di Speg S.r.l.
Pubblicato il: 12/21/2021
Nel procedimento la società Speg S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Remo Montone.
Si legge nella sentenza impugnata che la Speg s.p.a. dopo avere acquisito, nell'anno 1998, la quota di partecipazione di controllo della Sviluppo Nautico Sardo s.p.a., con allocazione in bilancio nell'attivo circolante tra le attività finanziarie non immobilizzate, concluse, il 10 luglio 2003, l'operazione di cessione della stessa partecipazione azionaria, realizzando l'importo di euro 11.608.308,00 computato quale differenza tra il corrispettivo della vendita e il valore di iscrizione a bilancio. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2003, la Società ebbe a indicare la variazione in diminuzione per l'importo differenziale, considerato come plusvalenza e non come ricavo, optando per l'imposta sostitutiva prevista dall'art.1, comma terzo, del d.lgs. n.358 del 1997.
L'Ufficio contestò la rilevanza giuridica delle operazioni di rettifica dei bilanci di esercizio e notificò due avvisi di accertamento, relativi a IRES e IRAP, per gli anni di imposta 2003 e 2004.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.