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Condor Flugdienst GMBH vince in Cassazione contro Aviointeriors S.p.A.


Pubblicato il: 3/5/2020

Avionteriors S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Luca Maria Pietrosanti. Condor Flugdienst GMBH è stata rappresentata unitamente dagli Avv.ti Robert Rudek e Hildegard Massari.

Aviointeriors s.p.a. si opponeva al precetto a lei notificato dalla Condor Flugdienst Gmbh per minacciare l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Francoforte sul Meno, in Germania, resa esecutiva in Italia, che aveva condannato una diversa società Aviointeriors, con differente partita IVA, al risarcimento per l'inadempimento di un contratto di fornitura di poltrone per aeromobili; l'opponente esponeva che: non era il soggetto passivo dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, essendo nata dalla scissione della precedente società Aviointeriors nei cui confronti era stata emessa la sentenza, che quindi doveva essere azionata avverso la AGW s.r.I., già originaria società Aviointeriors. Il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui sebbene nel progetto di scissione il debito potesse ritenersi imputato alla AGW scissa, il dato non poteva valutarsi avere una valenza univoca, poiché non vi era corrispondenza quantitativa tra il suo ammontare, oggetto di sentenza o anche di precetto comprensivo di interessi, e l'ammontare della voce "altri debiti Condor" indicata nella situazione patrimoniale e la mancata contestazione del progetto di scissione da parte del creditore non impediva di constatare l'assenza di specifiche indicazioni, nel progetto stesso, in ordine all'imputazione del debito, pertanto da ricostruire, e solo ove non altrimenti ricostruibile dovendo farsi applicazione delle regole di responsabilità solidale sussidiaria. Il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato; deve innanzi tutto osservarsi che la parte ricorrente, nel prospettare la violazione dell'art. 360, primo comma, non ha dimostrato che le decisioni di merito nei due gradi, entrambe di rigetto, si siano fondate su ragioni differenti.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 13.400,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessorie.