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La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Perotti Stefano contro Jungheinrich Italiana S.r.l.


Pubblicato il: 7/2/2020

Perotti Stefano è stato rappresentato dall'Avv.to Alberto Caselli Lapeschi. Jungheinrich è stata rappresentata unitamente dagli Avv.ti Alessandro Rufini e Federico Maccone.

Con sentenza in data 28 luglio 2018, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia, ha dichiarato la legittimità del licenziamento, per giustificato motivo soggettivo, a Stefano Perotti dalla Jungheinrich Italiana s.r.l. con comunicazione del 14/10/2009, e, per l'effetto, ha condannato l'appellante società a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente dovuta oltre rivalutazione monetaria e interessi legali statuendo, altresì, che il Perotti provvedesse alla restituzione della somma versatagli in esecuzione della sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di secondo grado ha posto in risalto le plurime inadempienze e trascuratezze circa le modalità di redazione del piano finanziario, da redigersi presso il servizio di tesoreria, che la Corte ha ritenuto costituire una delle competenze attribuite al Perotti già a decorrere dal momento della sua assunzione presso la società pur essendo la stessa, sulla base di una formazione professionale progressiva, diventata mansione centrale solo in occasione della redazione del piano valevole per l'anno 2010. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione, per aver posto a fondamento del licenziamento disciplinare il mancato o erroneo espletamento di una mansione che non era stata attribuita al lavoratore.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.