La Corte Accoglie il ricorso di Again In Liquidazione S.r.l. contro MAC Mode GmbH & Co KGaA
Pubblicato il: 1/9/2020
Again In Liquidazione S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Luigi Garofalo. MAC Mode GmbH & Co KGaA è stata rappresentata unitamente dagli Avv.ti Alessandro Ruffini e Robert Rudek
La Again s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la Mac Mode Gmbh & Co. KGAA, società tedesca, avverso la sentenza del 25 gennaio 2018, con cui la Corte d'Appello di Venezia, rigettando l'appello di essa ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 29 luglio 2011, la quale - provvedendo sulle domande introdotte dalla Again nel settembre del 2009 - aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel presupposto che il rapporto da cui originava fosse riconducibile ad una compravendita di beni e che il criterio di radicazione della giurisdizione previsto da tale norma, cioè quello del luogo di consegna della merce non fosse situato nel territorio italiano. Le domande della Again erano state proposte, per come indicato nell'esposizione sommaria del fatto del ricorso che, a partire dal 2004, la Mac Mode aveva commissionato ad Again la produzione di pantaloni, destinati ad essere commercializzati con il suo marchio e da prodursi con specifiche tecniche e su modelli da essa forniti in base a ordini di lavorazione regolarmente trasmessi, nonché con l'utilizzo di materiali «usualmente forniti da Mac Mode, direttamente o comunque per tramite di terzi»; b) che, avendole la Mac Mode, a partire dal 2007, chiesto di aumentare la capacità produttiva per far fronte più rapidamente a nuovi ordini, essa deducente aveva effettuato a quello scopo importanti investimenti per € 300.000,00 in una società ucraina, la Agotex s.r.I., creando un nuovo stabilimento a Brasov, in Romania, con un esborso complessivo di € 3.500.000,00, di cui 2.000.000,00 per l'acquisto dell'area e 1.500.000,00 per l'allestimento del fabbricato e degli impianti; Again, il 21 ottobre 2008 aveva comunicato l'intenzione di ridurre drasticamente gli ordini e, quindi, aveva cessato di conferire alla Again nuove commesse, il che aveva determinato l'inattività dello stabilimento realizzato in Romania. Il motivo presenta un'articolazione finalizzata alla dimostrazione che i giudici di merito avrebbero erroneamente ricondotto il rapporto intercorso fra le parti ad una compravendita, mentre si sarebbe dovuto ricondurre ad una prestazione di servizi, il che avrebbe consentito di giustificare la conclusione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Rimette le parti davanti al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio rispetto a quello che pronunciò la sentenza di primo grado, anche per le spese del giudizio di cassazione.