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La Corte di Cassazione si esprime in favore di Eurocrediti S.r.l.


Pubblicato il: 8/24/2020

La Repubblica dell'Iraq et al. sono stati rappresentati dall'Avv.to Mauro Rubino Sammartano. Eurocrediti S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Francesco Mauro. Unicredit S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Waldemaro Rick, Arturo Flick, Stefano Rebagliati ed Alfonso Quintarelli.

La vicenda ha ad oggetto la cessione di un ingentissimo credito verso uno Stato estero da parte di una curatela di impresa individuale per un prezzo minimo, seguita da un'attività di riscossione fruttuosa ad opera della cessionaria, con pignoramenti presso terzi, in cui sono intervenuti provvedimenti civili a conforto delle posizioni dei procedenti, alcuni dei quali resi dal coniuge dell'erede del fallito; e tutto reso oggetto di un procedimento penale, conclusosi con assoluzione o proscioglimento degli imputati. Un credito di U$D 10 milioni, vantato dall'impresa individuale Dazzi Pietro fu Enrico nei confronti della Repubblica dell'Iraq e del suo «Ministry of planning», fu ceduto il 15/07/2003 dalla curatela del fallimento del creditore, nelle more intercorso, per l'importo totale di € 77.450 - oltre interessi - alla Server Plus ltd in data 15/07/2003. Tuttavia, poco tempo dopo la curatela convenne, con atto di citazione iscritto a ruolo il 06/04/2006, non solo la cedente e la cessionaria, ma anche i debitori ceduti ed altre autorità od enti iracheni (la Somo - State Oil Marketing Organization, la Central Bank of Iraq, la Iraq Reinsurance Company, la Iraq Airways Company, la Rafidain Bank, la Rasheed Bank), nonché la parziale subcessionaria Eurocrediti srl per sentire dichiarare la nullità o in subordine l'annullamento di quella cessione e della successiva subcessione. Premessa la procedibilità del ricorso per rinvenirsi in atti la copia analogica del messaggio di posta elettronica di notifica della sentenza munita della dovuta asseverazione autografa, va rilevata, in via preliminare, l'irrilevanza del dedotto fallimento della Server Plus ltd.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale Unicredit spa, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore della controricorrente Eurocrediti srl, liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.