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La Corte accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società Sorgenti S.r.l.


Pubblicato il: 2/21/2022

Nel procedimento la società Sorgenti S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Voglino dello Studio Legale R&R.

Sorgenti S.r.l. impugnò, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, la cartella di pagamento, relativa all'Ires di cui all'anno d'imposta 2007, derivante dal controllo automatizzato del modello Unico 2008 presentato dalla società contribuente senza indicare contestualmente cause oggettive che giustificassero la disapplicazione delle presunzioni dettate per le  società di comodo. La società aveva omesso di riportare il reddito imponibile minimo, ai fini Ires, per essere ritenuta operativa ed aveva dichiarato ricavi pari a zero euro. Pertanto l'Ufficio, con la cartella in questione, aveva richiesto alla società di pagare l'imposta in relazione all' imponibile minimo determinato ex lege per le società di comodo, considerati i beni posseduti e dichiarati dalla stessa contribuente.

La contribuente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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