La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate nei confronti di Kasantica S.r.l.
Pubblicato il: 2/23/2022
Nel procedimento la società Kasantica S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Benigni e Alessandra Stasi.
Alla Kasantica S.r.l., società unipersonale con socio unico nella persone di Leonardo Mazzeo, esercente l’attività di commercio al minuto di mobili antichizzati e di “arte povera”, vennero notificati due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione, ai fini Irpeg, Iva e Irap, per gli anni di imposta 2001 2002, ricavi non dichiarati.
I contribuenti impugnarono gli avvisi a ciascuno dei essi rispettivamente destinati e la Commissione tributaria provinciale di Foggia, riuniti i ricorsi, li rigettò. La CTR della Puglia ha annullato gli atti impositivi, salvo poi irrogare alla società una sanzione per l'omessa dichiarazione per l'anno 2002. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi; i contribuenti hanno resistito con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate nei confronti di Kasantica S.r.l.; accoglie il ricorso incidentale di Kasantica S.r.l., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.