La Corte respinge la richiesta di Mottola Pasquale di ottenere un risarcimento da parte del Comune di San Giorgio a Cremano
Pubblicato il: 12/16/2021
Nel procedimento Mottola Pasquale è stato rappresentato dall'Avv.to Vincenzo Riccardi mentre il Comune di San Giorgio a Cremano è stato assistito dall'Avv.to Francesco Caia.
Con sentenza n. 843/2016 pubblicata in data 8 febbraio 2016, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano da Pasquale Mottola, vigile urbano dipendente del Comune suddetto, confermava la pronuncia del Tribunale partenopeo che aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere, relativamente al periodo dall'1/1/1997 al 30/6/200, il risarcimento del danno biologico conseguente all'usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale. Chiedeva inoltre i maggiori compensi spettanti applicando lo straordinario festivo come previsto dal contratto collettivo alle ore effettuate nelle domeniche lavorate.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pasquale Mottola ed articolato cinque motivi cui il Comune di San Giorgio a Cremano ha resistito con tempestivo controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di San Giorgio a Cremano, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.